Allegato B — Usi vietati
Versione 1.0 — In vigore dal 5 ottobre 2026
Il presente Allegato B costituisce parte integrante dei Termini e Condizioni di Utilizzo del Servizio "Agenti Vocali By Facile Automatizzare" (i "Termini"), forniti da Serial srl, con sede legale in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 20, C.F./P.IVA 18246331005 (il "Fornitore"). Ha versione, data di entrata in vigore e impronta crittografica proprie ed è accettato dall'Utente contestualmente ai Termini mediante la casella di accettazione di cui all'art. 12.1 dei Termini; la piattaforma ne registra separatamente data e ora, indirizzo IP, versione e impronta del testo mostrato.
I termini definiti nei Termini hanno qui il medesimo significato. Il presente Allegato non deroga ai Termini: dove questi già dispongono, vi rinvia per numero.
B.1 Ambito
B.1.1 Il presente Allegato elenca gli usi del Servizio vietati all'Utente e le misure con cui il Fornitore ne impedisce l'attuazione. Si applica a ogni Agente AI, a ogni canale conversazionale e a ogni campagna, in entrata e in uscita.
B.1.2 I divieti che seguono specificano, e non limitano, quelli degli artt. 9 e 9-bis dei Termini.
B.2 Configurazioni vietate
È vietato all'Utente configurare, istruire o utilizzare l'Agente AI, con qualsiasi mezzo — prompt, flussi conversazionali, knowledge base, integrazioni o altro — in modo da:
- a) presentarsi come una persona fisica, dichiararsi tale su richiesta dell'interlocutore, negare o rendere equivoca la propria natura di sistema di intelligenza artificiale, ovvero disattivare, sopprimere, alterare, ritardare o aggirare l'informativa di cui all'art. 9-bis.2 dei Termini;
- b) impiegare tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli idonee a distorcere materialmente il comportamento dell'interlocutore e a indurlo a una decisione che non avrebbe altrimenti assunto, con pregiudizio proprio o di terzi (art. 5, par. 1, lett. a), dell'AI Act);
- c) rivolgere chiamate o campagne a persone selezionate in ragione dell'età, di una disabilità o di una specifica situazione sociale o economica, in modo da sfruttarne le vulnerabilità (art. 5, par. 1, lett. b), dell'AI Act);
- d) inferire, dedurre o classificare le emozioni di persone fisiche nell'ambito del luogo di lavoro;
- e) simulare l'identità di una persona reale o di un'organizzazione diversa dall'Utente per conto del quale la conversazione è condotta.
B.3 Casi d'uso vietati
B.3.1 È vietato all'Utente utilizzare il Servizio, in tutto o in parte, per le seguenti finalità:
- a) selezione e screening di candidati, compresi il filtro, l'ordinamento, la valutazione e la pre-qualificazione delle candidature;
- b) valutazione e monitoraggio dei lavoratori, comprese la misurazione della prestazione e le decisioni su assegnazione di compiti, avanzamento, sanzione o cessazione del rapporto;
- c) valutazione del merito creditizio o dell'affidabilità creditizia di persone fisiche e determinazione del relativo punteggio;
- d) valutazione dei rischi e determinazione dei prezzi in materia di assicurazioni sulla vita e sanitarie;
- e) triage, valutazione dell'urgenza e determinazione dell'accesso a servizi di assistenza sanitaria d'urgenza, a prestazioni di assistenza pubblica e ad altri servizi essenziali.
B.3.2 Tali finalità corrispondono ai casi dell'allegato III dell'AI Act. Il Servizio non è progettato, documentato né valutato per tali impieghi (art. 9-bis.6 dei Termini). L'apertura di uno di essi è valutata caso per caso ed è subordinata al percorso di conformità dedicato e all'accordo scritto separato di cui all'art. 9-bis.5 dei Termini: in assenza di tale accordo il divieto è assoluto.
B.3.3 L'Utente che intenda impiegare il Servizio per una finalità prossima a quelle del comma B.3.1 lo comunica al Fornitore, ai recapiti dell'art. 20 dei Termini, prima di configurarla.
B.4 Misure del Fornitore
B.4.1 Il Fornitore impedisce con misure tecniche l'attuazione degli usi vietati. In particolare:
- a) Caso d'uso previsto. La creazione di un Agente AI da parte dell'Utente richiede l'indicazione del caso d'uso previsto. L'indicazione di uno dei casi di cui al comma B.3.1 comporta il rifiuto della creazione: l'Agente AI non è creato e non può essere pubblicato. Gli Agenti AI predisposti dal Fornitore e messi a disposizione dell'Utente già configurati restano soggetti ai divieti del presente Allegato, e il Fornitore ne risponde in quanto propria configurazione.
- b) Controllo automatico del prompt. Le istruzioni impartite all'Agente AI sono sottoposte a controllo automatico in fase di salvataggio. Le configurazioni che istruiscono l'Agente AI a negare la propria natura di sistema di intelligenza artificiale o a dichiararsi persona fisica sono rifiutate e non entrano in esercizio.
- c) Dichiarazione di IA non disattivabile. L'informativa di cui all'art. 9-bis.2 dei Termini è componente non disattivabile del Servizio: l'Utente ne personalizza la formulazione soltanto entro l'insieme chiuso di opzioni predisposte dal Fornitore, e la parte che dichiara la natura di sistema di intelligenza artificiale resta immutabile.
B.4.2 Il Fornitore può in ogni momento rifiutare, sospendere o rimuovere una configurazione che violi il presente Allegato.
B.4.3 Le misure di cui al comma B.4.1 operano su base automatica e non costituiscono verifica nel merito delle configurazioni impostate dall'Utente, che resta esclusa ai sensi dell'art. 4.2 dei Termini. Il loro mancato intervento su una configurazione non vale come approvazione del relativo uso e non esonera l'Utente dalle responsabilità di cui agli artt. 9 e 9-bis dei Termini.
B.5 Conseguenze della violazione
B.5.1 La violazione del presente Allegato costituisce violazione dell'art. 9-bis dei Termini e ne produce le conseguenze: sospensione del Servizio ai sensi dell'art. 15.5 e manleva ai sensi dell'art. 9-bis.11, con sospensione immediata e senza preavviso per le violazioni del punto B.2, riconducibili al comma 9-bis.4.
B.5.2 L'Utente che rilevi un utilizzo del Servizio difforme dal presente Allegato lo interrompe senza indugio e ne dà comunicazione al Fornitore ai recapiti dell'art. 20 dei Termini.
B.6 Modifiche
B.6.1 Le modifiche del presente Allegato sono comunicate e producono effetto secondo l'art. 16 dei Termini, con preavviso non inferiore a 30 giorni, e comportano una nuova accettazione secondo le modalità di cui in premessa.
B.6.2 La versione e la data di entrata in vigore del presente Allegato sono autonome rispetto a quelle dei Termini e dell'Allegato A: la modifica di uno dei tre documenti non comporta il rinumero degli altri.